1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) soggetti esposti all'amianto:
1) i lavoratori addetti a operazioni di manipolazione dell'amianto a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto;
2) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia evidente il rischio di esposizione all'amianto;
b) soggetti ex esposti all'amianto:
1) i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;
2) i cittadini che si siano trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia stato evidente il rischio di esposizione all'amianto.
1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«6-bis. A decorrere dall'anno 2006, la detrazione di cui al comma 6 compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute, con la riduzione dell'IVA al 10 per cento, per gli interventi di recupero
1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni con le seguenti modalità:
a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;
b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 da cinque a dieci anni di esposizione;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali nel cui territorio di competenza si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza l'amianto»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1, devono presentare domanda alla gestione previdenziale
g) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.
6-septies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto».
1. I lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali determinate dall'amianto denunciate e riconosciute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto a un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 119 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.
2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, hanno diritto una volta soltanto a un assegno pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.
3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze
1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto e i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno
1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) tre esperti designati dalle regioni»;
2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) un rappresentante delle associazioni degli ex esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale»;
b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:
1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non è stata dimostrata;
2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati;
3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
4) le possibilità di smaltimento alternativo;
5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti;
6) il modello di registro degli esposti;
7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;
8) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate».
1. L'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Conferenze nazionale e regionali). - Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e di intesa con la Conferenza
1. I lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all'amianto affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le loro famiglie in caso di decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e le associazioni degli esposti ed ex esposti all'amianto.
1. Il Ministero della salute promuove, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto-correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente nei confronti dei cittadini, dei lavoratori esposti all'amianto, dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità per l'istituzione, in ogni regione, di una Commissione permanente sull'amianto avente lo scopo di monitorare l'attuazione delle leggi nazionali e regionali sull'amianto e di preparare la Conferenza regionale annuale sull'amianto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.
2. La Commissione regionale sull'amianto è formata da nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, un terzo rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell'epidemiologia e degli istituti universitari di medicina del lavoro e un terzo rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto designati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali.
3. La Commissione regionale sull'amianto elegge il presidente scelto al proprio interno fra i rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto di cui al comma 2 e si dota di un proprio statuto in cui sono stabilite le funzioni e le responsabilità del presidente.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto, riunendole e coordinandole fra loro, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.