PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) soggetti esposti all'amianto:

              1) i lavoratori addetti a operazioni di manipolazione dell'amianto a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia evidente il rischio di esposizione all'amianto;

          b) soggetti ex esposti all'amianto:

              1) i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si siano trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia stato evidente il rischio di esposizione all'amianto.

Art. 2.
(Fondo per le vittime dell'amianto).

      1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di

 

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entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
      2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
      3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
      4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento

 

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degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
      2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 della Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
      3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.
      4. Ai fini del presente articolo, il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.
(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «6-bis. A decorrere dall'anno 2006, la detrazione di cui al comma 6 compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute, con la riduzione dell'IVA al 10 per cento, per gli interventi di recupero

 

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del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati».
      2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 della Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
      3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1, è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

      1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

 

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modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

              «1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni con le seguenti modalità:

          a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;

          b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 da cinque a dieci anni di esposizione;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali nel cui territorio di competenza si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza l'amianto»;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1, devono presentare domanda alla gestione previdenziale

 

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presso la quale il lavoratore è iscritto entro il 30 giugno 2007. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1»;

          g) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:

      «6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.
      6-septies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto».

Art. 6.
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie causate dall'amianto).

      1. I lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali determinate dall'amianto denunciate e riconosciute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto a un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 119 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.
      2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, hanno diritto una volta soltanto a un assegno pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.
      3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze

 

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economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL e per i loro superstiti il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'INAIL stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.
      4. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1, nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno lo stesso onere è a carico del bilancio degli enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.
      5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2, a favore dei lavoratori, sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto. Le provvidenze economiche a favore dei cittadini di cui al comma 1 sono a carico del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 2.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2006 e di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 7.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto).

      1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto e i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno

 

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diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali che possono avvalersi anche di strutture sanitarie accreditate.
      3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 5 dalla presente legge, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccolta di dati regionali, ove esistenti.
      4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 8.
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 1:

              1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

 

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      «e-bis) tre esperti designati dalle regioni»;

              2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

      «m-bis) un rappresentante delle associazioni degli ex esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

          b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

      «f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

          1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non è stata dimostrata;

          2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati;

          3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

          4) le possibilità di smaltimento alternativo;

          5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti;

          6) il modello di registro degli esposti;

          7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;

          8) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate».

Art. 9.
(Conferenze nazionale e regionali sull'amianto).

      1. L'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Conferenze nazionale e regionali). - Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e di intesa con la Conferenza

 

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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una Conferenza triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, di esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici e ambientali provenienti anche da altri Paesi.
      2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove in ogni regione una Conferenza annuale sull'amianto, al fine dl verificare la condizione epidemiologica della popolazione regionale in relazione alle malattie asbesto-correlate, lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali nonché l'applicazione complessiva delle leggi e dei piani nazionali e regionali sull'amianto».
      3. La Conferenza triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto, di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è promossa a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Assistenza legale gratuita).

      1. I lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all'amianto affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le loro famiglie in caso di decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e le associazioni degli esposti ed ex esposti all'amianto.

 

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Art. 11.
(Campagne informative).

      1. Il Ministero della salute promuove, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto-correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente nei confronti dei cittadini, dei lavoratori esposti all'amianto, dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

Art. 12.
(Istituzione delle Commissioni regionali sull'amianto).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità per l'istituzione, in ogni regione, di una Commissione permanente sull'amianto avente lo scopo di monitorare l'attuazione delle leggi nazionali e regionali sull'amianto e di preparare la Conferenza regionale annuale sull'amianto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.
      2. La Commissione regionale sull'amianto è formata da nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, un terzo rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell'epidemiologia e degli istituti universitari di medicina del lavoro e un terzo rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto designati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali.
      3. La Commissione regionale sull'amianto elegge il presidente scelto al proprio interno fra i rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto di cui al comma 2 e si dota di un proprio statuto in cui sono stabilite le funzioni e le responsabilità del presidente.

 

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Art. 13.
(Testo unico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto, riunendole e coordinandole fra loro, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

Art. 14.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
      2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

          a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

          c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

          d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

          e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

 

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          f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

          g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.